IUC: Imposta Unica Comunale
IUC: Imposta Unica Comunale
Viene istituita la IUC, che ha come presupposto il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali. Essa è costituita da 3 componenti: IMU – TASI – TARI.
1) IMU: modifiche e correttivi
L’IMU non si applicherà più sulla prima casa e le relative pertinenze, tranne che per gli immobili A1, A8, A9. Sono previste possibilità di assimilazione alla prima casa per anziani/disabili e per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a discrezione dei Comuni ed entro certi limiti.
Dal periodo d’imposta 2014 l’IMU sugli immobili strumentali è deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 20%, ma rimane indeducibile ai fini IRAP. Per il calcolo dell’imposta 2013 la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi è elevata al 30%. Il tutto utilizzando il criterio di cassa.
Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati e situati nello stesso comune dove si trova l’abitazione principale, soggetti ad IMU, è soggetto ad IRPEF e addizionali nella misura del 50% con effetto dal periodo d’imposta 2013.
2) TASI: Tassa Servizi Indivisibili
La TASI è dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile. Il totale di IMU e TASI non potrà superare l’aliquota massima consentita per l’IMU, ovvero il 10,60 per mille in via generale e il 6 per mille per l’abitazione principale (se AI,A8,A9). Non sono soggette alla TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree comuni (Art. 1117 Codice Civile). In di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi, la TASI è dovuta solo dal proprietario. La TASI si applica sulla stessa base imponibile dell’IMU, con aliquota base 1 per mille. Per il 2014 l’aliquota massima non potrà superare il 2,5 per mille (sul punto potrebbero, però, esserci modifiche dal nostro buon governo …). Se l’occupante è soggetto diverso dal proprietario, versa la TASI in misura fra il 10 e il 30% del totale complessivo, secondo quanto stabilito dal Comune.
3) TARI: Tassa Rifiuti
La TARI è dovuta dall’utilizzatore a qualunque titolo dell’immobile o dell’area idonei a produrre rifiuti urbani. Non sono soggette alla TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree comuni (Art. 1117 Codice Civile). La TARI è dovuta in base alla superficie calpestabile.
Per la dichiarazione della TARI valgono le stesse superfici dichiarate ai fini dei rifiuti (Tarsu, TIA1, TIA2, Tares). La TASI e la TARI saranno versate con modello F24 o con apposito bollettino postale.
Il numero e le scadenze di pagamento saranno stabilite dai Comuni, con almeno due rate.
La dichiarazione IUC deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’evento modificativo, e vale anche per il futuro ove non intervengano variazioni.
Viene istituita la IUC, che ha come presupposto il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali. Essa è costituita da 3 componenti: IMU – TASI – TARI.
1) IMU: modifiche e correttivi
L’IMU non si applicherà più sulla prima casa e le relative pertinenze, tranne che per gli immobili A1, A8, A9. Sono previste possibilità di assimilazione alla prima casa per anziani/disabili e per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a discrezione dei Comuni ed entro certi limiti.
Dal periodo d’imposta 2014 l’IMU sugli immobili strumentali è deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 20%, ma rimane indeducibile ai fini IRAP. Per il calcolo dell’imposta 2013 la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi è elevata al 30%. Il tutto utilizzando il criterio di cassa.
Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati e situati nello stesso comune dove si trova l’abitazione principale, soggetti ad IMU, è soggetto ad IRPEF e addizionali nella misura del 50% con effetto dal periodo d’imposta 2013.
2) TASI: Tassa Servizi Indivisibili
La TASI è dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile. Il totale di IMU e TASI non potrà superare l’aliquota massima consentita per l’IMU, ovvero il 10,60 per mille in via generale e il 6 per mille per l’abitazione principale (se AI,A8,A9). Non sono soggette alla TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree comuni (Art. 1117 Codice Civile). In di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi, la TASI è dovuta solo dal proprietario. La TASI si applica sulla stessa base imponibile dell’IMU, con aliquota base 1 per mille. Per il 2014 l’aliquota massima non potrà superare il 2,5 per mille (sul punto potrebbero, però, esserci modifiche dal nostro buon governo …). Se l’occupante è soggetto diverso dal proprietario, versa la TASI in misura fra il 10 e il 30% del totale complessivo, secondo quanto stabilito dal Comune.
3) TARI: Tassa Rifiuti
La TARI è dovuta dall’utilizzatore a qualunque titolo dell’immobile o dell’area idonei a produrre rifiuti urbani. Non sono soggette alla TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree comuni (Art. 1117 Codice Civile). La TARI è dovuta in base alla superficie calpestabile.
Per la dichiarazione della TARI valgono le stesse superfici dichiarate ai fini dei rifiuti (Tarsu, TIA1, TIA2, Tares). La TASI e la TARI saranno versate con modello F24 o con apposito bollettino postale.
Il numero e le scadenze di pagamento saranno stabilite dai Comuni, con almeno due rate.
La dichiarazione IUC deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’evento modificativo, e vale anche per il futuro ove non intervengano variazioni.