Credito d'Imposta
Ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, destinate a strutture produttive ubicate in Italia, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% delle spese che eccedano la media degli investimenti dello stesso tipo nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dalla media l’anno in cui gli investimenti sono stati maggiori. La norma opera per gli investimenti effettuati dal 25.06.2014 al 30.06.2015.
La norma vale anche per le imprese costituite da meno di 5 anni e per quelle costituite dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore ad euro 10.000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, e va ripartito ed utilizzato in 3 anni mediante compensazione nel modello F24, a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato fatto l’investimento. Il bonus è revocato se i beni oggetto di investimento sono ceduti prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.
Art. 18 – “il Sole 24 Ore” 09.08.2014 p.13/21.08.2014 N.T. – “Italia Oggi” 26.06.2014 p. 37/12.07.2014 p.23
La norma vale anche per le imprese costituite da meno di 5 anni e per quelle costituite dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore ad euro 10.000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, e va ripartito ed utilizzato in 3 anni mediante compensazione nel modello F24, a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato fatto l’investimento. Il bonus è revocato se i beni oggetto di investimento sono ceduti prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.
Art. 18 – “il Sole 24 Ore” 09.08.2014 p.13/21.08.2014 N.T. – “Italia Oggi” 26.06.2014 p. 37/12.07.2014 p.23