Diritto Societario
La Legge 23.06.2014 n. 89 in esame interviene a modificare alcune norme del codice civile in tema di diritto societario:
- Diritto di opzione: con modifica dell’art. 2441 del Codice Civile si prevede che l’offerta di opzione va depositata presso il Registro delle Imprese e resa nota con avviso sul sito internet della società. Per l’esercizio del diritto di opzione, il termine minimo si riduce da 30 a 15 giorni.
- Capitale minimo S.p.A.: con modifica all’art. 2327 del Codice Civile, il capitale minimo per la costituzione di una società per azioni si riduce da 120.000 a 50.000 euro.
- Collegio sindacale o revisore nelle S.r.l.: con modifica all’art. 2427 del Codice Civile, si prevede che venga meno l’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle S.r.l. in caso di superamento del limite del capitale minimo per la costituzione di una S.p.A.. Si tratta di causa di decadenza dell’organo di controllo con effetto immediato. L’obbligo dell’organo di controllo rimane solo se sussistono le altre condizioni di Legge (limiti di attivo, fatturato e numero di dipendenti
- Azioni a voto limitato o plurimo: con modifica dell’art. 2351 del Codice Civile si prevede la possibilità che lo statuto della società per azioni (anche quotate) possa prevedere che il diritto di un voto di un soggetto sia limitato ad una misura massima o scaglionato (in base alla quantità di azioni possedute dallo stesso soggetto). Si prevede anche la possibilità che gli statuti prevedano azioni a voto plurimo per particolari argomenti.
- Iscrizione immediata al Registro delle Imprese: a partire dal 01.09.2014 le richieste di iscrizione al Registro delle Imprese cui sia allegato un atto notarile saranno evase immediatamente e non più entro 5 giorni, come avveniva prima della modifica. Sono escluse dalla modifica le iscrizioni delle ditte individuali e delle società per azioni.
Art. 20 – “Il Sole 24 Ore” 15.07.2014 N.T. / 10.08.2014 p. 9 / 22.08.2014 N.T. – “Italia Oggi” 24.06.2014 p. 27 – 25.06.2014 p.28
- Diritto di opzione: con modifica dell’art. 2441 del Codice Civile si prevede che l’offerta di opzione va depositata presso il Registro delle Imprese e resa nota con avviso sul sito internet della società. Per l’esercizio del diritto di opzione, il termine minimo si riduce da 30 a 15 giorni.
- Capitale minimo S.p.A.: con modifica all’art. 2327 del Codice Civile, il capitale minimo per la costituzione di una società per azioni si riduce da 120.000 a 50.000 euro.
- Collegio sindacale o revisore nelle S.r.l.: con modifica all’art. 2427 del Codice Civile, si prevede che venga meno l’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle S.r.l. in caso di superamento del limite del capitale minimo per la costituzione di una S.p.A.. Si tratta di causa di decadenza dell’organo di controllo con effetto immediato. L’obbligo dell’organo di controllo rimane solo se sussistono le altre condizioni di Legge (limiti di attivo, fatturato e numero di dipendenti
- Azioni a voto limitato o plurimo: con modifica dell’art. 2351 del Codice Civile si prevede la possibilità che lo statuto della società per azioni (anche quotate) possa prevedere che il diritto di un voto di un soggetto sia limitato ad una misura massima o scaglionato (in base alla quantità di azioni possedute dallo stesso soggetto). Si prevede anche la possibilità che gli statuti prevedano azioni a voto plurimo per particolari argomenti.
- Iscrizione immediata al Registro delle Imprese: a partire dal 01.09.2014 le richieste di iscrizione al Registro delle Imprese cui sia allegato un atto notarile saranno evase immediatamente e non più entro 5 giorni, come avveniva prima della modifica. Sono escluse dalla modifica le iscrizioni delle ditte individuali e delle società per azioni.
Art. 20 – “Il Sole 24 Ore” 15.07.2014 N.T. / 10.08.2014 p. 9 / 22.08.2014 N.T. – “Italia Oggi” 24.06.2014 p. 27 – 25.06.2014 p.28